Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.C.M. 08/03/2002

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2

c) gas di raffineria, gasolio, kerosene ed altri distillati Leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti da greggi nazionali, e coke da petrolio, in deroga a quanto previsto all'allegato 3B, punto B) 4, al Decreto ministeriale 12 luglio 1990

d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui all'allegato IV.

5. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, è consentito altresì l'uso di

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I, punto 1, colonna 8

c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa

d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, riga 8.

6. È in ogni caso vietato utilizzare i combustibili di cui al comma 5 nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, nella regione Sardegna è consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in

a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica purchè vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'allegato 9 del Decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989

b) impianti di cui al comma 2 del presente art..

8. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) che, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui all'art. 3 comma 1, lettere l),

n) ed r), devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 4. Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW

1. Negli impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a) aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, fatti salvi i luoghi stessi di produzione, è vietato l'uso dei seguenti combustibili

a) carbone da vapore

b) coke metallurgico e da gas

c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele

d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria

e) bitume da petrolio

f) coke da petrolio

g) limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, combustibili liquidi, come individuati dal presente Decreto, con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

2. Nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8 e all'art. 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni possono estendere il divieto di cui al comma 1, lettera g), anche agli impianti di cui al comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo 1996, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

3. In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato 1, punto 4, è consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.

Art. 5. Requisiti degli impianti

1. Fatto salvo quanto previsto all'allegato III, punto 2.3, lettera b), al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) di potenza termica nominale, per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW e rientranti fra le tipologie disciplinate dal Decreto ministeriale 8 maggio 1989, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonchè di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I medesimi impianti devono essere dotati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

2. Nel caso di impianti di combustione per i quali è prescritto, ai sensi della vigente normativa, un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio, le prescrizioni relative alla misurazione di tale inquinante e al controllo della combustione, previste nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ovvero contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso Decreto, tengono luogo di quelle previste al comma 1.

3. Per quanto non previsto dal presente Decreto, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) devono rispettare le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e le relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, nonchè i provvedimenti di autorizzazione rilasciati sulla base delle predette norme. Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso civile

Art. 6. Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo

1. Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2 è consentito l'uso dei seguenti combustibili

a) gas naturale

b) gas di città

c) gas di petrolio liquefatto

d) gasolio, kerosene ed altri distillati Leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 1

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati Leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 1

f) legna da ardere alle condizioni previste nell'allegato III punto 2

g) carbone di legna

h) biomasse combustibili individuate nell'allegato III, alle condizioni ivi previste

i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in allegato I, punto 3

l) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10

m) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I punto 1, colonne 1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 8

n) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera m), rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 9

o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4 limitatamente al periodo previsto all'art. 10

p) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4 limitatamente al periodo previsto all'art. 10

q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, limitatamente a quanto previsto all'art. 10

r) biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi previste.

2. I combustibili di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) ed r) non possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine, nelle mense e negli altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

3. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035 MW, installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui al comma 1, lettere f),

h) ed r), devono rispettare, in condizioni di funzionamento a regime, i valori limite di emissione in atmosfera riportati in allegato V. I valori di emissione devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nell'ambito delle normali operazioni di controllo e manutenzione dello stesso. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.

4. Per gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, gli obblighi di cui al comma 3 si applicano a partire dal 1 settembre 2003.

5. I valori limite di emissione di cui all'allegato V, fatte salve diverse determinazioni dell'autorità competente al controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, individuata dall'art. 31, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a condizione che siano regolarmente eseguite le manutenzioni programmate di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni, si ritengono rispettati quando vengono utilizzati come combustibili

a) gas naturale

b) gas di città

c) gas di petrolio liquefatto

d) gasolio, kerosene ed altri distillati Leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 1

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati Leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 1

f) biodiesel avente le caratteristiche indicate in allegato I, punto 3; 6. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui al comma 1, lettere f), h) e r), devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli allegati III e VI, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Decreto.

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui all'art. 12, comma 2, lettera

f), fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2 di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 0,035 MW devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Decreto si adeguano ai suddetti requisiti tecnici e costruttivi entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Decreto.

2. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2 di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonchè di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

3. Gli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore del presente Decreto, si adeguano a quanto disposto dal comma 2 entro due anni dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 8. Uso dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

1. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), è consentito negli impianti di cui all'art. 2 comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purchè ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

2. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui al comma 1, è consentito altresì, fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8, comma 3, e 9, comma 2, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e comunque non oltre il 1 settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente Decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 4 12 e successive modificazioni.

 

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